(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture «Codice dei contratti pubblici») e, in particolare, l'art. 24; Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'art. 19-quaterdecies; Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali); Considerato quanto segue: 1. La legge regionale n. 73/2008 valorizza le attivita' professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano; 2. L'art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 definisce equo il compenso determinato in maniera proporzionale alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto dal professionista, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, e vieta alle pubbliche amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera progettata, nonche' di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso; 3. L'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148/2017 convertito dalla legge n. 172/2017, ha introdotto la disciplina dell'equo compenso nella legge professionale forense, estendendone l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha previsto che: «La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita', garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti»; 4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonche' responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati; 5. E' opportuno, al fine di garantire una migliore operativita' della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla legge regionale n. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione); 6. E' opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l'applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso l'introduzione di una specifica disciplina delle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza della Regione Toscana, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonche' degli enti locali. Reca altresi' disposizioni relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.