(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 51 del 10 giugno 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture «Codice dei
contratti pubblici») e, in particolare, l'art. 24; 
  Visto il  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148  (Disposizioni
urgenti  in  materia  finanziaria  e  per  esigenze   indifferibili),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
e, in particolare, l'art. 19-quaterdecies; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in  materia
di  sostegno   alla   innovazione   delle   attivita'   professionali
intellettuali); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
    1.  La  legge  regionale  n.  73/2008  valorizza   le   attivita'
professionali e le riconosce quale  parte  determinante  del  tessuto
economico e sociale toscano; 
    2. L'art. 24 del decreto legislativo n. 50/2016 definisce equo il
compenso determinato in maniera proporzionale alla quantita'  e  alla
qualita' del lavoro svolto dal professionista, nonche' al contenuto e
alle  caratteristiche  della  prestazione,  e  vieta  alle  pubbliche
amministrazioni di condizionare la  corresponsione  dei  compensi  al
finanziamento  dell'opera  progettata,  nonche'  di  prevedere  quale
corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso; 
    3.  L'art.  19-quaterdecies   del   decreto-legge   n.   148/2017
convertito dalla legge  n.  172/2017,  ha  introdotto  la  disciplina
dell'equo compenso nella legge  professionale  forense,  estendendone
l'applicazione alle prestazioni rese da tutti i professionisti, ed ha
previsto  che:  «La  pubblica  amministrazione,  in  attuazione   dei
principi di trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie
attivita', garantisce il principio dell'equo  compenso  in  relazione
alle prestazioni rese dai professionisti»; 
    4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali
deve essere pienamente riconosciuto dalla  Regione  Toscana  e  dagli
enti del sistema  regionale  e  locale.  Occorre  pertanto  impartire
disposizioni specifiche relative alle procedure  di  acquisizione  di
servizi  professionali,  nonche'  responsabilizzare  la   committenza
privata che si avvale di  prestazioni  professionali  nell'ambito  di
procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati; 
    5. E' opportuno, al fine di garantire una  migliore  operativita'
della commissione regionale dei soggetti  professionali,  intervenire
sulla  legge  regionale  n.   73/2008   abrogando   la   disposizione
concernente il limite di mandato attualmente  vigente.  Si  considera
dunque applicabile la normativa generale  in  materia  di  numero  di
mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme  in
materia  di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo   degli   organi
amministrativi di competenza della regione); 
    6. E'  opportuno,  infine,  per  una  migliore  attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l'applicazione  di
alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito  istituzionale
della  Regione  Toscana,  della  delibera  della   giunta   regionale
contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge  reca  disposizioni  finalizzate  alla  tutela
delle prestazioni  professionali  attraverso  l'introduzione  di  una
specifica disciplina  delle  procedure  di  acquisizione  di  servizi
professionali  di  competenza  della  Regione  Toscana,  degli   enti
dipendenti,  delle  aziende  e  degli  enti  del  servizio  sanitario
regionale, nonche' degli  enti  locali.  Reca  altresi'  disposizioni
relative ad istanze presentate ai predetti enti da parte  di  privati
cittadini o di imprese.